Circolare del 23/04/2010 n. 21 dell'Agenzia delle Entrate su gli Incentivi.
2. Detrazione d'imposta del 20% per l'acquisto di Mobili ed Elettrodomestici
2.1. Mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione
D: È possibile fruire dell’agevolazione per elettrodomestici e mobili acquistati prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dell’abitazione?
R: Per usufruire della detrazione in relazione all’acquisto di mobili ed elettrodomestici il contribuente, in base all’art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, deve:
- fruire della detrazione del 36 per cento, prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, per interventi di recupero edilizio effettuati sull’abitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati;
- aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data;
Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle “ulteriori spese documentate”, sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36 per cento - sia anteriore all’acquisto dell’arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
2.2. Vendita dell’abitazione ristrutturata: effetti ai fini della detrazione relativa all’acquisto dei mobili
D: Il contribuente che si è avvalso della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, può continuare a detrarre le residue rate, anche in caso di vendita dell’immobile ristrutturato?
R: La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, riconosciuta fino ad un ammontare massimo di spesa detraibile di 10.000 euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio, l’abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si è fruito della detrazione del 36 per cento - condizione necessaria per poter fruire della ulteriore detrazione per l’acquisto dell’arredo - è ceduta.
2.3. Frigoriferi e/o congelatori acquistati senza sostituire i vecchi apparecchi
D: È possibile fruire della detrazione prevista dall’art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009 in relazione a frigoriferi e/o congelatori acquistati senza sostituire i vecchi elettrodomestici e, pertanto, senza poter applicare la specifica detrazione concessa in caso di acquisto in sostituzione di precedenti apparecchi?
R: L’articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2009 esclude dall’ambito di applicazione della detrazione del 20 per cento, prevista dallo stesso articolo per l’acquisto di elettrodomestici da adibire all’arredo di abitazioni oggetto di ristrutturazione edilizia, gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ “…indicati al secondo periodo…” della disposizione medesima, vale a dire frigoriferi, congelatori e loro combinazione ai quali si applica la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dell’articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Quest’ultima disposizione ha introdotto una detrazione d’imposta del 20 per cento (vigente fino al 2010), fino a un importo massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, da far valere in un’unica rata, per frigoriferi, congelatori e loro combinazione, di classe energetica non inferiore ad A+, acquistati per sostituire i vecchi elettrodomestici.
Mentre l’agevolazione prevista dal decreto legge n. 5 del 2009, nel rispetto naturalmente dei vincoli ambientali di risparmio energetico, rappresenta una misura di sostegno finalizzata precipuamente a garantire l’occupazione in settori industriali in crisi quale quello dei mobili e degli elettrodomestici, la detrazione prevista dalle legge n. 269 del 2006 persegue l’obiettivo del risparmio energetico attraverso la sostituzione dei vecchi apparecchi con altri che garantiscono un minor consumo di energia.
Le finalità non del tutto coincidenti e i diversi contesti applicativi delle due agevolazioni portano a ritenere, per ragioni di coerenza sistematica, che anche per frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, sia possibile beneficiare della detrazione di cui all’art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, come per gli altri elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nel rispetto delle altre condizioni richieste.
Resta fermo che qualora si realizzi il presupposto per l’applicazione della detrazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, in quanto in occasione dell’acquisto viene rottamato il vecchio apparecchio, deve essere applicato quest’ultimo beneficio.
2.4. Spese di trasporto e montaggio relative a mobili ed elettrodomestici agevolati
D: Nell’usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, è possibile tener conto anche delle spese di trasporto e montaggio?
R: È possibile calcolare la detrazione del 20 per cento prevista dall’art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009 anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di mobili ed elettrodomestici per i quali si fa valere la detrazione semprechè le spese siano state sostenute mediante bonifico bancario o postale.
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